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Doc e Docg

Colli Asolani Prosecco

di Sergio Ronchi

MappaArticolo georeferenziato

Con Decreto del 17 luglio 2009, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forsetali ha istituito la DOCG Colli Asolani Prosecco, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009.

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Colli Asolani - Prosecco” o “Asolo – Prosecco” è prevista per le seguenti tipologie:
“Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco”;
“Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” spumante, accompagnato dalla menzione superiore;
“Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” frizzante .

I vini a denominazione di origine controllata e garantita Colli Asolani - Prosecco o Asolo - Prosecco devono essere ottenuti dalle uve provenienti da uve Glera; possono inoltre concorrere in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga.
I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell'ambito della zona costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vinia D.O.C.G. Colli Asolani - Prosecco o Asolo - Prosecco, comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.
La zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo: Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S.Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 12 tonnellate.
La regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985 puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed al Comitato Nazionale per la Tutela delle denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Colli Asolani - Prosecco o Asolo - Prosecco elaborato nella versione spumante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da “Brut” a “Demi-sec” comprese, come previste dalla normativa vigente. Nella versione frizzante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da «Secco» a «Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Nella elaborazione del vino spumante e' consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente provenienti da vigneti iscritti agli appositi albi purche' il prodotto contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera.

Tipologie previste:
“Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco”: titolo alcolometrico totale minimo 10,5%
“Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” spumante superiore: titolo alcolometrico totale minimo 11%
“Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco”: frizzante titolo alcolometrico totale minimo 10,5%
Per tale tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia".

Etichettatura:
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.

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Appassionato di vino da molto tempo, ho organizzato vari eventi di presentazione prodotti utilizzando varie location a Milano, Padova, Bergamo,...

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